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25 Luglio 2015

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SICUREZZA CANYONING. Replica dell'Associazione Italiana Guide Canyon al comunicato AGAI

Guida canyoning. Fonte:  www.guidecanyon.it
Guida canyoning. Fonte: www.guidecanyon.it

SICUREZZA CANYONING. REPLICA DELL’AIGC ALLA COMUNICAZIONE DELLE  GUIDE ALPINE ITALIANE

Pubblichiamo la replica dell’Associazione Italiana Guide Canyon, (iscritta all’elenco delle associazioni professionali non ordinistiche – Legge 4/2013 Art. 2 – presso il Ministero delle Sviluppo Economico), nella persona del suo presidente, Simone Cecchi, alla comunicazione delle Guide Alpine Italiane, inerente gli “abusivi del canyoning“, ripresa su Mountainblog il 13 luglio.

Il presidente dell’Associazione Italiana Guide Canyon segnala che le dichiarazioni rilasciate dalle Guide Alpine Italiane  non sarebbero totalmente corrette,  altre addirittura contrarie a verità, lesive della figura professionale e della professionalità delle Guide Speleologiche del FVG, Marche e Abruzzo, in ottemperanza alla Legge n. 47/1948 (art. 8)[1] e alla legge n. 69 / 1963 (art. 2).

A tal proposito  ci ha inoltrato un documento, con richiesta di replica, che pubblichiamo integralmente, affinchè sia portata chiarezza e verità sull’accompagnamento professionale in attività di canyoning.

LA REPLICA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE CANYON

Secondo quanto comunicato dal Presidente dell’Associazione Italiana Guide Canyon Simone Cecchi, le dichiarazioni contrarie a verità sarebbero le seguenti:

1. “In Italia l’unico professionista abilitato ad accompagnare e ad insegnare la pratica del canyoning è la Guida Alpina specializzata in questa disciplina”:
L’attività di guida canyon o canyoning è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico tra quelle professioni non ordinistiche che rispondono alla Legge 4/2013.
Al momento non esiste infatti nessuna legge nazionale parli di Canyoning, che dica cosa sia, quale sia l’ambiente naturale di riferimento e quali competenze debbano avere i professionisti che lo praticano. Tantomeno esiste una Legge che riservi l’accompagnamento professionale in canyon alle guide alpine, la legge 6/89 a cui fa riferimento Heltai non menziona mail il canyoning.
Diversamente esistono leggi regionali (Friuli VG, Marche , Abruzzo) che hanno introdotto la figura professionale della “guida speleologica” (cfr. l. Marche n. 4 del 1996, l. Friuli V. G. n. 2 del 2002 e l. Abruzzo n. 25 del 2004) e la relativa specializzazione in canyoning. Leggi che danno la possibilità e non l’esclusiva, alle guide speleologiche di accompagnare in canyon a titolo professionale.
La sola Valle d’Aosta, specifica nella Legge regionale che l’accompagnamento in canyon è riservato alle guide alpine specializzate. In ogni modo, la stessa Valle d’Aosta è obbligata a riconoscere i professionisti abilitati in altro stato membro CE

2. “L’unica realtà che ha creato degli standard di specializzazione nell’ambito dell’attività di canyoning è quella delle Guide sia a livello nazionale sia a livello internazionale”
L’AIGC , ha inviato da tempo al Ministero del Turismo (MIBACT) il proprio piano formativo, che nelle competenze fornite, rispecchia quello Francese. La Francia, prima in Europa a legiferare in modo stringente e puntuale in materia di canyoning,ha creando un diploma di stato in educatore sportivo specializzato in canyoning che rappresenta il più alto standard formativo esistente al mondo in materia di canyoning (1100 ore di formazione solo per il torrentismo; le guide alpine in 900 ore affrontano temi diversi come arrampicata, scialpinismo, ghiaccio, misto, ecc, ma non il canyoning al quale dedicano 40 ore di specializzazione) . La Spagna ha fatto lo stesso con alcune differenze in termini di ore di formazione . Non sappiamo se le guide alpine abbiano fatto altrettanto, ma per certo non sono l’unica realtà “sia a livello nazionale sia a livello internazionale”. Non entro nel merito dell’aspetto tecnico dello standard “canyoning” delle guide alpine, che comunque rimane lontano da quello Francese e Spagnolo, tanto che una guida alpina specializzata non può lavorare in Francia se non dopo il superamento di un esame di 5 gg. Ricordo inoltre che le stesse guide alpine francesi, per poter lavorare in canyon devono superare gli esami previsti dal diploma di stato.

Le dichiarazioni non corrette sono le seguenti:
1- ” Il Canyoning o torrentismo …… richiede un’ottima conoscenza dell’ambiente montano in cui ci si muove, delle tecniche e dell’attrezzatura alpinistica”:
2 – “Fare canyoning in sicurezza però significa saper utilizzare correttamente l’attrezzatura alpinistica”.
3 – “…anche perché la legge n. 6 del 2/1/1989 stabilisce che l’insegnamento e l’accompagnamento nelle attività che prevedono l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche siano riservate alle Guide Alpine”.

Storicamente i primi a praticare il canyoning sono stati gli speleologi utilizzando tecniche e attrezzature proprie della speleologia e non dell’alpinismo.
Se facciamo riferimento ai dati statistici del ministero dello sport francese, che ha monitorato gli incidenti in canyon negli ultimi 15 anni, e scorporiamo gli eventi specifici accaduti durante la progressione su corda, vediamo che buona parte di questi incidenti è stata causata dall’applicazione di “tecniche alpinistiche” nella progressione in canyon (questo la dice lunga sull’affermazione delle guide alpine)

Il Canyon è un ambiente specifico che ha caratteristiche proprie e si pratica con tecniche e materiali specifici. Il Canyoning o Torrentismo, non è Kayak, non è Speleologia, non è Alpinismo; la Legge 6/89 non ha a che vedere con il canyoning, l’interpretazione che ne danno le guide alpine è sbagliata e rigettata dallo Stato Italiano che ha riconosciuto l’AIGC nella Legge 4/2013 e non ha avanzato censure di legittimità , ai sensi dell’art. 127 Cost. nei confronti delle regionali sopra citate.
Concordiamo invece con la guida alpina Heltai nell’affermare che , fatte salve le vere attività sportive, per la pratica del canyoning dietro compenso economico, sia necessario affidarsi ad un professionista formato in modo specifico,diffidando da chi si improvvisa, guide alpine non specializzate comprese.

Simone Cecchi
Presidente AIGC
Associazione Italiana Guide Canyon
associazione professionale disciplinata dalla legge 4/2013
www.guidecanyon.it –  presidenza@guidecanyon.it +39 348 79 11 215

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