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1 Agosto 2016

Running · Trail Running · Alpi Occidentali · Aree Montane · Italia · Valle d'Aosta

NOTA VDA TRAILERS: VICENDA 4K/TOR DE GEANTS©

locandina Tor des Géants© 2016

locandina Tor des Géants© 2016

NOTA VDA TRAILERS DOPO L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO

È stata emessa dal tribunale di Torino, in composizione collegiale, l’ordinanza (da non confondersi con sentenza), relativa alla decisione sul reclamo presentato da VdA Trailers. Il Tribunale ha rigettato il reclamo, quindi il 4K potrà tenersi come attualmente programmato a ridosso del Tor des Géants© e sul percorso previsto.

In questi mesi sono state rilasciate da esponenti della Regione Valle d’Aosta diverse dichiarazioni pubbliche nelle quali si è sostenuto che vi fosse una sentenza del Tribunale che attribuiva metà marchio del Tor des Géants® alla Regione e dichiarazioni tese a rappresentare che l’operato della Regione in questa vicenda sia stato corretto, e che ciò sarebbe stato anche riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria. Il riferimento va in particolare alle dichiarazioni rese dall’assessore Marguerettaz in Consiglio Regionale all’indomani dell’ordinanza del 9 maggio 2016 (seduta dell’ 11 maggio 2016) e all’agenzia ANSA il 14 giugno 2016.

Tali affermazioni non sono corrette. Proprio nel provvedimento sul reclamo il Collegio del Tribunale di Torino ha preso posizione in parte favorevole a VdA Trailers su due aspetti richiesti di riesame dalla stessa VdA Trailers.

Il primo aspetto: VdA Trailers aveva chiesto al Tribunale di precisare che non vi è alcuna sentenza sul marchio che riconosce la proprietà di parte di esso alla Regione e che ciò sarebbe potuto avvenire solo all’esito di un processo ordinario e di una sentenza. In proposito il provvedimento reso in sede di reclamo precisa che quanto stabilito con l’ordinanza del 9 maggio sul marchio Tor des Gèants® è: “una valutazione sommaria, tipica della fase cautelare e la questione dovrà essere approfondita ed accuratamente vagliata in sede di merito. Tale conclusione sommaria, peraltro, non impedisce a VDAT di usare liberamente il marchio”.
Perciò ha ritenuto che: “risulta dunque opportuno e corrispondente all’interesse della reclamante dare atto che la decisione assunta con l’ordinanza reclamata – in punto di appartenenza “in comunione alle parti Valle d’Aosta Trailers, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, e Regione Autonoma Valle d’Aosta dei diritti sui marchi (nazionale) n. MI2010C003360 (registrato il 13.1.2011) e comunitario n. 009874504 (registrato il 30.8.2011), ancorché registrati dalla sola Valle d’Aosta Trailers, aventi entrambi ad oggetto l’espressione “Tor des Géants” e l’immagine” raffigurata nel comunicato – è, per l’appunto, una decisione non definitiva, presa all’esito di un procedimento sommario e destinata ad essere accuratamente approfondita in sede di giudizio di merito”.

Sul secondo aspetto, ovvero sulla richiesta di VdA Trailers di inibire lo svolgimento del 4K (nella data e con le modalità previste), il Tribunale, pur riconoscendo il diritto della Regione di organizzare la sua manifestazione, ha ritenuto che alcuni comportamenti portati all’attenzione del Tribunale possono integrare, secondo quanto documentato da VdA Trailers in fase di reclamo, violazione degli ordini già emessi dal Tribunale stesso con l’ordinanza del 9.05.2016, considerando in particolare che:
“Diversi invece – ma ciò non ha nulla a che vedere con l’organizzazione del 4K da parte della Regione in quanto tale – sono alcuni comportamenti sottolineati e almeno in parte documentati da VDAT che attesterebbero un sostanziale boicottaggio della Regione della gara del Tor des Géants.
Si tratta, fra gli altri e in particolare, della e-mail 26.5.2016 del Sindaco di Cogne con la quale viene negata a VDAT l’uso delle strutture comunali abitualmente utilizzate per l’allestimento della fondamentale “base vita” del Tor des Géants (doc. n. 58) e del diniego della Protezione Civile – dipartimento della Regione Valle d’Aosta – relativamente alla richiesta di utilizzo delle frequenze radio abitualmente e tradizionalmente utilizzate per il Tor des Géants (doc. n. 63).
Attività di questo genere e altre consimili – dirette a danneggiare anche solo indirettamente la manifestazione Tor des Géants – sono già state però espressamente inibite alla Regione nell’ordinanza 7.5.16, laddove (cfr. punti 3 e 4) è stato inibito alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ogni comportamento che possa ostacolare lo svolgimento della manifestazione “Tor des Géants” , compreso il negare il supporto della Protezione Civile o l’impegno dei soggetti necessari abitualmente utilizzati per la manifestazione di VDAT. Sono queste (e non il 4K in sé) le condotte concorrenzialmente illecite che potrebbero essere addebitate alla resistente, ma si tratta di condotte che (come altre analoghe) sono già state inibite con l’ordinanza reclamata e che, se verranno concretamente poste, troveranno sanzione”.

In considerazione di tutto questo, quanto dichiarato dagli esponenti regionali inteso a sostenere l’esistenza di una sentenza e la piena correttezza delle condotte regionali non risulta dunque vero.
Occorre precisare, sempre per fare chiarezza e anche per mettere un punto definitivo a certi aspetti, che nel suo reclamo VdA Trailers non ha mai chiesto tout court l’annullamento del 4K (poiché ognuno è libero di organizzare le manifestazioni che ritiene opportune) ma, sostanzialmente, di spostare di 30 giorni la data di svolgimento o, in alternativa, di modificare il tracciato della 4K, per evitare la concomitanza con il Tor des Géants®. Tale sovrapposizione delle manifestazioni avrebbe infatti danneggiato entrambi gli eventi e, come detto sopra, è lo stesso Tribunale di Torino ad aver considerato questo aspetto “inopportuno e pregiudizievole” per tutti: organizzatori, territorio, atleti.
Dice l’ordinanza: “di per sé, l’organizzazione di una manifestazione concorrente non costituisce un atto illegittimo o concorrenzialmente illecito”.
L’ordinanza stessa tuttavia nuovamente riconosce: ̀”è indiscusso che organizzare due manifestazioni del tutto analoghe, sostanzialmente sugli stessi percorsi e a distanza di pochi giorni, sia – come ha ben detto il GD – chiaramente inopportuno e pregiudizievole per gli interessi delle parti in causa, per il territorio regionale e per gli sportivi”.
VdA Trailers condanna i comportamenti tenuti dalla Regione in questa vicenda, che hanno comportato l’emanazione di gravissimi provvedimenti inibitori, tutt’ora validi ed efficaci, a carico di un Ente Pubblico per atti di concorrenza sleale. VdA Trailers considera inesatte anche alcune note riportate dalla stampa secondo le quali il Tar ha dato via libera al 4K. Il Tar ha semplicemente respinto una richiesta cautelare di sospensiva della delibera impugnata e ha programmato l’udienza per la discussione dell’impugnativa di VdA Trailers il 13 settembre 2016, in data successiva alla fine del 4K; dunque non è corretto affermare che abbia dato via libera al 4K né che la delibera impugnata sia stata ritenuta lecita: manca, infatti, una pronuncia di merito su tale aspetto.
VdA Trailers si riserva di agire presso tutte le sedi competenti per far accertare in via definitiva e sanzionare gli illeciti concorrenziali subiti e che potrebbe subire.

(Nota Vda Trailers del 29 luglio)